AUTO AZIENDALE

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Tutto quello che non va bene per le imprese

Le voci di spesa delle auto aziendali subiscono importanti cambiamenti fiscali: ecco quali sono le novità del 2025

Come funzionano le detrazioni fiscali per le auto aziendali

Detrazione auto aziendali: tutte le novità per il 2025

Nel 2025 è entrata in vigore una nuova normativa fiscale che modifica profondamente la tassazione sulle auto aziendali in Italia, con un impatto significativo sui costi sostenuti da imprese e dipendenti. La riforma mira a promuovere l’adozione di veicoli più ecologici e sostenibili, penalizzando invece le auto tradizionali, in particolare quelle alimentate da motori endotermici. Questo cambiamento si colloca all’interno di un più ampio quadro di aggiornamenti fiscali, orientato a favorire la transizione ecologica e a ridurre l’impatto ambientale del settore dei trasporti. Tuttavia, le nuove regole introducono limiti più severi alla deducibilità dei costi e alla detrazione dell’IVA per le auto aziendali, con ripercussioni dirette sulla gestione economica delle flotte aziendali. Ecco, quindi, un breve report delle principali novità fiscali previste dalla manovra statale del 2025 su detrazioni e deducibilità delle imposte sulle auto aziendali e delle loro implicazioni per imprese e lavoratori.

La possibile svolta per la fiscalità delle auto aziendali

Per favorire la transizione ecologica e incentivare l’adozione di veicoli elettrici o a basse emissioni, il governo ha introdotto specifici incentivi e agevolazioni fiscali per le aziende che scelgono di investire in soluzioni green. Dal 2025, però, le modifiche fiscali penalizzeranno chi utilizza auto aziendali che montano motorizzazioni endotermiche, con un aumento della tassazione per queste categorie. Nonostante l’impatto iniziale dei costi, la transizione verso flotte aziendali sostenibili può offrire vantaggi a lungo termine. Gli ecoincentivi svolgono, del resto, un ruolo fondamentale nel promuovere l’acquisto o il noleggio di auto elettriche, ibride plug-in e full hybrid, agevolando così la via di un cambiamento anche di pensiero industriale. E se per le imprese questa svolta rappresenta una sfida, è dall’altro lato anche un’occasione per contribuire alla riduzione delle emissioni e migliorare la propria efficienza economica nel tempo.

Il punto, quindi, riporta un quadro normativo che mira a penalizzare l’uso di mezzi inquinanti e che stimola un passaggio a soluzioni più sostenibili, creando un sistema in cui vantaggi economici e benefici ambientali possano convergere.

La detrazione IVA delle auto aziendali nel 2025

La manovra per il 2025 prevede un allungamento (fino al 31 dicembre 2025) della procedura di detrazione dell’IVA legata al noleggio e all’acquisto di veicoli aziendali, incluse le spese di mantenimento, tramite la dichiarazione dei redditi per attività professionali o d’impresa. Tuttavia, per i veicoli a combustione interna, la detrazione dell’IVA prevista è notevolmente limitata, riguardando solo una parte dei costi. Al contrario, le auto elettriche e ibride godono di incentivi fiscali e sono previste specifiche misure fiscali per le aziende che investono in auto ecologiche. Questi vantaggi comprendono detrazioni IVA maggiorate e la possibilità di dedurre integralmente le spese di acquisto e manutenzione. Sebbene la soglia standard per la detrazione sia fissata al 40%, in alcuni casi si può arrivare al 100%.

Dettagli per categoria:

  • Artigiani e professionisti: è prevista una detrazione IVA del 40% per un solo veicolo, o per un’auto per ciascun socio nelle attività associative. Questa agevolazione include anche i costi di carburante e manutenzione. Per i veicoli destinati a un uso strumentale, come gli autocarri, la detrazione IVA raggiunge il 100%
  • Agenti e rappresentanti di commercio: possono detrarre il 100% dell’IVA per acquisto, noleggio e spese legate al veicolo di servizio
  • Auto aziendale ad uso strumentale non esclusivo: si applica una detrazione IVA del 40% per il canone di noleggio, l’acquisto e le spese di mantenimento
  • Auto aziendale ad uso strumentale esclusivo: l’acquisto e il noleggio di veicoli destinati esclusivamente all’attività aziendale prevedono una detrazione IVA del 100%. Questa categoria include mezzi utilizzati da tassisti, NCC, scuole guida e auto aziendali noleggiate a lungo termine per uso esclusivo professionale

La deducibilità delle auto aziendali nel 2025

La fiscalità delle auto aziendali comprende una serie di deduzioni, ovvero la possibilità di ridurre la base imponibile rispetto al reddito totale su cui pagare le tasse. Ecco quali sono le soglie valide per il 2025, applicabili all’acquisto e al noleggio di veicoli per uso aziendale o professionale:

  • Artigiani e professionisti: è prevista una deduzione del 20% sulle spese sostenute per l’acquisto, il leasing o il noleggio dell’auto utilizzata per il lavoro e per esigenze personali di mobilità. Per l’acquisto, il limite massimo è di 18.075,99 euro, mentre per il noleggio l’importo massimo deducibile è di 3.615,20 euro
  • Agenti e rappresentanti di commercio: la deduzione arriva all’80%, con soglie massime pari a 25.822,84 euro per l’acquisto e 5.164,57 euro per il noleggio
  • Auto aziendale ad uso strumentale non esclusivo: la deducibilità può applicarsi per le auto ad uso promiscuo, ovvero utilizzate sia per attività lavorativa sia per scopi personali, ed è pari al 20% dei costi sostenuti dall’azienda
  • Auto aziendale ad uso strumentale esclusivo: in questo caso, è possibile usufruire di una deducibilità del 100%, senza limiti massimi

Per quanto riguarda le spese di mantenimento del veicolo aziendale, come carburante, riparazioni e manutenzione, non sono previsti limiti di deducibilità. Le soglie si applicano esclusivamente alle spese relative all’acquisto, noleggio o leasing dell’auto utilizzata per attività lavorative, sia ad uso strumentale esclusivo sia promiscuo.

Fringe benefit: la fiscalità delle auto aziendali ad uso promiscuo

Alcune auto aziendali vengono concesse ai dipendenti come beneficio addizionale, (denominato anche fringe benefit). Si tratta di veicoli aziendali ad uso promiscuo, utilizzati dai lavoratori sia per attività lavorative, sia per esigenze personali. Questo rappresenta un vantaggio extra riguardante la retribuzione del lavoratore, ma, a differenza dei vari benefit contrattuali (un esempio su tutti: i buoni pasto), è soggetto a tassazione.

Fino al 2024, il sistema prevedeva le seguenti percentuali di tassazione:

  • Emissioni fino a 60 g/km: 25% del costo chilometrico
  • Emissioni tra 61 e 160 g/km: 30% del costo chilometrico
  • Emissioni tra 161 e 190 g/km: 50% del costo chilometrico

Il calcolo si otteneva applicando la percentuale al costo per chilometro, stabilito annualmente dalle tabelle ACI, e moltiplicando per una percorrenza convenzionale di 15.000 km. Dal 2025 il valore del fringe benefit per le auto di nuova immatricolazione concesse in uso promiscuo cambia totalmente:

  • 50% dell’importo corrispondente a una percorrenza convenzionale di 15.000 km, in base al costo chilometrico ACI
  • 20% per le ibride plug-in
  • 10% per le auto elettriche

Questo sistema rappresenta una rivoluzione rispetto alle regole vigenti dal 2020 al 2024, che legavano le percentuali esclusivamente alle emissioni di CO2.

La fiscalità delle auto aziendali a noleggio

Molte aziende e professionisti già lo fanno, ma potrebbero, proprio in previsione della legge di bilancio del 2025, preferire la contrattualità della formula offerta dal noleggio a lungo termine delle auto aziendali, una scelta che offre numerosi vantaggi:

  • Disporre di veicoli sempre nuovi e aggiornati in termini di sicurezza e tecnologia
  • Pagare un canone fisso comprensivo di tutti i costi, un modo per semplificare sensibilmente la pianificazione delle spese aziendali
  • Delegare gli adempimenti burocratici relativi alla gestione della flotta aziendale
  • Incentivare la mobilità green in modo più accessibile
  • Personalizzare il canone in base alle specifiche esigenze di mobilità

Tra le detrazioni per l’auto aziendale, le agevolazioni fiscali declinate per il noleggio prevedono anche una distinzione tra:

  • Quota di locazione: comprende la differenza tra il costo di acquisto e il valore residuo del veicolo
  • Quota servizi: include assicurazione, manutenzione, soccorso stradale e altri servizi legati al noleggio

Detrazioni IVA auto aziendali a noleggio (si applica sia alla quota di locazione che alla quota servizi, quindi all’intero canone di noleggio)

Le detrazioni IVA si applicano sia alla quota di locazione sia alla quota servizi, coprendo l’intero canone di noleggio:

  • Artigiani e professionisti: detrazione IVA del 40% se l’auto non è utilizzata esclusivamente come bene strumentale; del 100% per veicoli ad uso esclusivo
  • Agenti e rappresentanti di commercio: detrazione IVA del 100%
  • Auto aziendale ad uso strumentale non esclusivo: detrazione IVA del 40%
  • Auto aziendale ad uso strumentale esclusivo: detrazione IVA del 100% sull’intero canone di noleggio

Deduzioni auto aziendali a noleggio

Le deduzioni fiscali per il noleggio dell’auto aziendale variano in base alla categoria:

  • Artigiani e professionisti: deducibilità del 20%. Nessun limite per la quota servizi; per la quota di locazione il tetto massimo è di 3.615,20 euro
  • Agenti e rappresentanti di commercio: deducibilità dell’80%, con limite massimo di 5.164,57 euro per la quota di locazione e nessuna soglia per la quota servizi
  • Auto aziendale ad uso strumentale non esclusivo: deducibilità del 20%, senza limiti per la quota servizi e con un tetto massimo di 3.615,20 euro per la quota di locazione
  • Auto aziendale ad uso strumentale esclusivo: deducibilità del 100% sull’intero canone di noleggio

  Provvedimento del 06/12/2006 – Agenzia delle Entrate Individuazione dei veicoli che, a prescindere dalla categoria di omologazione, risultano da adattamenti che non ne impediscono l’utilizzo per il trasporto privato di persone, ai sensi dell’articolo 35, comma 11, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248. Pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 289 del 13 dicembre 2006

[Omissis]… Articolo 1 – Individuazione di veicoli In vigore dal 13/12/2006 1. Ai sensi dell’art. 35, comma 11, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, i veicoli che, a prescindere dalla categoria di omologazione, risultano da adattamenti che non ne impediscono l’utilizzo per il trasporto privato di persone sono quelli che, pur immatricolati o reimmatricolati come N1, abbiano codice di carrozzeria F0 (Effe zero), quattro o piu’ posti e un rapporto tra la potenza del motore (Pt), espressa in KW, e la portata (P) del veicolo, ottenuta quale differenza tra la massa complessiva (Mc) e la tara (T), espressa in tonnellate, uguale o superiore a 180, secondo la formula di seguito indicata. (Formula da utilizzare per la determinazione del valore di riferimento) Pt (Kw) I = ———– > o uguale 180 Mc – T (t) [Omissis]

ESTRATTO CIRCOLARE MIT 22452 del 13/07/2021
Alle Direzioni Generali Territoriali LORO SEDI
Ai Centri Prova Autoveicoli LORO SEDI
Agli Uffici Motorizzazione Civile LORO SEDI
Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili DIPARTIMENTO PER I TRASPORTI E LA NAVIGAZIONE DIREZIONE GENERALE PER LA MOTORIZZAZIONE, PER I SERVIZI AI CITTADINI E ALLE IMPRESE IN MATERIA DI TRASPORTI E NAVIGAZIONE

…[omissis] Relativamente alle istanze di omologazione di fase II degli autocarri di categoria N1 in deroga alle dimensioni del vano di carico del veicolo, i Centri Prova Autoveicoli, che ricevono la relativa istanza di omologazione, prima dell’adozione del provvedimento di omologazione, dovranno operare un’attenta valutazione del caso in base al confronto delle dimensioni del vano di carico con i relativi limiti fissati al punto 3.8.2, parte A, Allegato I del Regolamento (UE) 2018/858 e con i sottoelencati limiti minimi ammessi; per valori dimensionali inferiori ai suddetti limiti minimi, l’omologazione richiesta non potrà in alcun caso essere concessa. Ciò senza la necessità di alcuna ulteriore determinazione di questa Direzione generale. Vano di carico Limiti del Reg. (UE) 2018/858

Valori minimi ammessi per trasformazione M1-N1 (-25%)
Altezza minima dell’apertura di carico H [mm] 600 (*) 800 (**) 450 (*) 600 (**)
Lunghezza minima del vano di carico P [mm] 40% dell’interasse (*) 30% dell’interasse (**) 30% dell’interasse (*) 23% dell’interasse (**)
Superficie minima dell’apertura di carico S [cm2] 12800 (**) 9600 (**) (*) se il veicolo è munito di una fila di sedili (**) se il veicolo è munito di due o più file di sedili
Sono fatte salve le istanze già presentate alla data di adozione del presente provvedimento ancorché le dimensioni minime ammesse non rientrino nella griglia sopra definita.